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Anno Termico 2007-2008
Le tariffe del quarto trimestre 2007 recepiscono, a partire dal 1 ottobre 2007:
- per il trimestre ottobre-dicembre 2007, la nuova componente di
commercializzazione all’ingrosso CCI. Con deliberazione n.242/07,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha provveduto
all’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per
il trimestre ottobre-dicembre 2007, ai sensi della deliberazione n. 134/06, aumentate,
rispetto al valore determinato per il precedente trimestre, in misura pari a 0,326 Euro/GJ,
in quanto l’indice dei prezzi di riferimento It come definito ai sensi della
Dlb. n. 134/06 relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore,
in valore assoluto, al 2,5%; tale aumento è pari a 1,2558 centesimi di Euro/mc
per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
- la riduzione del valore relativo alla quota compensativa b1, pari al 30%
del valore previsto dalla deliberazione n. 138/03 (come da deliberazione n. 205/06,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha modificato l’art. 4
c. 3 della deliberazione n. 138/03, stabilendo con decorrenza 1 ottobre 2007);
- la componente relativa alla quota di vendita al dettaglio QVD in coerenza
con la deliberazione n. 240/07, con cui l’Autorità ha stabilito, con decorrenza
1 ottobre 2007, la modifica del coefficiente rappresentativo dei costi unitari dell’attività
di vendita al dettaglio, di cui all’art.9 c.4 della deliberazione n. 237/00, al fine
del riconoscimento degli ulteriori costi sopportati dagli esercenti e derivanti da mutamenti
del quadro normativo in materia di standard contrattuali, qualità commerciale e
procedure in materia di accesso. Tale valore passa da 32,07 €/cliente a 35,82 €/cliente.
Il nuovo livello della componente QVD è stato determinato, come da successivi
chiarimenti dell’Autorità, incrementando i valori della QVD, secondo la vigente
articolazione, utilizzati fino al 30 settembre 2007, di una percentuale pari all’11,69%;
- il nuovo Potere Calorifico Superiore (PCS) valido per l’anno termico 1 ottobre
2007 – 30 settembre 2008 (pari alla media ponderata del PCS dell’anno termico 1 ottobre
2006 - 30 settembre 2007). Si ricorda che la modifica del PCS ha comportato variazioni con
riferimento sia alla determinazione di tutte le componenti variabili della tariffa in termini
di €/mc, sia alla definizione delle fasce di consumo;
- la nuova componente a copertura dei costi di trasporto (Qti) pubblicata
da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, in vigore per l’intero anno termico 1 ottobre 2007
- 30 settembre 2008.
Le tariffe del primo trimestre del 2008 recepiscono, a partire dal 1 Gennaio 2008:
- per il trimestre gennaio-marzo 2008, la nuova componente di
commercializzazione all’ingrosso CCI. Con deliberazione n.346/07,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha provveduto
all’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per
il trimestre gennaio-marzo 2008, ai sensi della deliberazione n. 134/06, aumentate,
rispetto al valore determinato per il precedente trimestre, in misura pari a 0,691 Euro/GJ,
in quanto l’indice dei prezzi di riferimento It come definito ai sensi della
Dlb. n. 134/06 relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore,
in valore assoluto, al 2,5%; tale aumento è pari a 2,6617 centesimi di Euro/mc
per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
- la variazione della componente relativa alla vendita al dettaglio QVD ai sensi della Delibera
n.347/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Tale componente sarā costituita
da un corrispettivo fisso pari a 3,6 €/cliente/anno e da un corrispettivo variabile pari a QVDi* Em, dove
QVDi č il corrispettivo unitario applicato nei singoli ambiti a partire dal 1 Ottobre 2007 ai sensi
della delibera n.240/07, espresso in €/GJ ed Em č l'energia consumata dall'm-esimo cliente finale
espressa in GJ.
- le tariffe di distribuzione aggiornate per l'anno termico 2007-2008 presentate dalla
Società A2A Reti Gas e approvate dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n.321/07 in vigore dal 1 Ottobre 2007;
- l'introduzione del corrispettivo unitario variabile CVi (istituito dalla Dlb. 277/07 all'art.
31.1 e valorizzato con la Dlb. 346/07 art. 2.1) come maggiorazione del corrispettivo
unitario variabile CV, a seguito del quale l'impresa maggiore di trasporto ha aggiornato
i valori delle componenti tariffarie del trasporto Qti, come da art.6.5 della deliberazione n. 138/03.
La nuova componente a copertura dei costi di trasporto (Qti), pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito
internet in data 17 gennaio 2008, riportata sulle tabelle allegate, č in vigore a partire dal 1 gennaio
2008 fino al 30 settembre 2008.
Le tariffe del secondo trimestre del 2008 recepiscono, a partire dal 1 Aprile 2008:
- la nuova componente di commercializzazione all'ingrosso CCI. Le predette
condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente aumentate,
rispetto al valore determinato per il precedente trimestre, in misura pari a 0,632 Euro/GJ,
in quanto l'indice dei prezzi di riferimento It come definito ai sensi della Dlb. n. 134/06
relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto,
al 2,5%; tale aumento č pari a 2,4345 centesimi di Euro/mc per le forniture di gas naturale
con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc. - il nuovo corrispettivo
unitario variabile CFGUI, istituito all'art.2 della stessa delibera
e pari a 0,007788 €/GJ (0,03 centesimi di Euro/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc), come maggiorazione al corrispettivo per la
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, c.1 della del. n.138/03, a copertura degli oneri
relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio
eventualmente non coperti dalle componenti previste nella del. n. 138/03, come previsto dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 29 settembre 2006 all'art. 2 comma 6, lettera b).
L'art.3 stabilisce che presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico č stato istituito
un fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario
variabile CFGUI le cui modalitā di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto saranno
disciplinate da un successivo provvedimento.
Inoltre, le tabelle recepiscono la nuova componente a copertura dei costi di stoccaggio (QS)
definita nella deliberazione n. 40/087, pari a €/GJ 0,256819, valore aggiornato per il
periodo 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009.
Le tariffe del terzo trimestre del 2008 recepiscono, a partire dal 1 Luglio 2008:
- la nuova componente di commercializzazione all'ingrosso CCI.
Le predette condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente aumentate,
rispetto al valore determinato per il precedente trimestre, in misura pari a 0,757 Euro/GJ,
in quanto l’indice dei prezzi di riferimento It come definito ai sensi della del. n. 134/06
relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, al 2,5%;
tale aumento è pari a 2,9160 centesimi di Euro/mc per le forniture di gas naturale
con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.
Inoltre, la stessa deliberazione ha stabilito le modalità di gestione del nuovo
corrispettivo unitario variabile CFGUI, pari a 0,007788 €/GJ istituito
a partire dal 1° aprile 2008 con la deliberazione n. 39/08.
L’art.2 stabilisce che gli esercenti l’attività di vendita al dettaglio
del gas naturale versino le somme relative all’applicazione del CFGUI all’
apposito fondo istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico definito come
Fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima Istanza, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre.
Gli esercenti l’attività di vendita al dettaglio di gas naturale devono trasmettere
alla Cassa entro il termine di ciascun bimestre i dati relativi agli importi fatturati
oggetto dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI,
con indicazione dei periodi e dei volumi a cui si riferisce la fatturazione.
L’erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera b),
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006,
a copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio
non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03, saranno disciplinate
da un successivo provvedimento dell’Autorità. A decorrere dall’1 ottobre 2008,
la Cassa trasmette trimestralmente all’Autorità un rapporto sulla gestione del fondo d
i cui al comma 2.1, fornendo elementi utili per la determinazione del livello di gettito raggiunto.
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