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Anno Termico 2009
Le tariffe del primo trimestre 2009 recepiscono le modifiche effettuate dall'Autoritā per l'energia elettrica ed il gas pubblicate con la delibera ARG/gas n.192/08, l'Autoritā
per l'Energia Elettrica e il Gas ha provveduto all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il
trimestre gennaio-marzo 2009, ai sensi della deliberazione n. 134/06.
Le tabelle allegate, pertanto, recepiscono, a partire dal 1 gennaio 2009, per il trimestre gennaio-marzo 2009, la nuova componente di commercializzazione all'ingrosso CCI.
L'art. 1 della delibera ARG/gas n. 192/08, al fine di assicurare la tempestiva attuazione del decreto legge n. 185/08 (d.l. "anticrisi")
e quindi permettere alle famiglie di beneficiare della diminuzione del prezzo dei prodotto petroliferi giā dal primo trimestre 2009
(entro il 28 febbraio 2009, come indicato dal decreto stesso), interviene sulle formule di aggiornamento delle condizioni economiche
applicate ai clienti in regime di tutela, rimuovendo la cosiddetta soglia di invarianza (in base alla quale il valore di riferimento adottato
per l'aggiornamento del corrispettivo relativo alla materia prima della componente doveva registrare una variazione maggiore in valore assoluto del 2,5%).
La delibera introduce una variazione minima in valore assoluto pari a 0,0080 €/GJ oltre la quale trasferire nella componente a copertura dei costi di materia
prima le variazioni dei prezzi dei combustibili, modificando l'art.1 c.3 della deliberazione n. 195/02, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 79/07.
Pertanto le predette condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente diminuite, rispetto al valore determinato per il precedente trimestre, in misura pari
a -0,171 €/GJ, tale riduzione č pari a -0,6587 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.
La CCI riportata nelle tabelle č comprensiva del CFGUI, corrispettivo unitario variabile (pari a 0,007788 €/GJ) a copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento,
trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste dalla del. 138/03, a favore dei fornitori grossisti di ultima istanza.
L'art.2 della deliberazione n. 159/08 stabilisce che le imprese di distribuzione fino al 30 giugno 2009 devono applicare a titolo di acconto le tariffe di distribuzione, come riportate
in tabella, approvate dall'AEEG per l'anno termico 2007-2008 applicando le quote variabili delle tariffe e delle opzioni progressivamente a partire dal primo scaglione, con decorrenza
dal 1 gennaio 2009.
L'ampiezza degli scaglioni per le tariffe di distribuzione č pari a quella riportata nella delibera n. 170/04 (quindi pari all'ampiezza di quelli attualmente previsti).
Alla luce dei chiarimenti "Domande e risposte" relativi alla del. ARG/gas/128/28, pubblicati sul sito dell'AEEG in data 1 ottobre 2008, i valori del PCS da utilizzare
per il periodo transitorio di validitā delle tariffe di distribuzione 2007/2008, sono quelli utilzzati per l'a.t. 2007-2008.
Pertanto la trasformazione di tutti in corrispettivi indicati nelle tabelle allegate e la definizione delle fasce di consumo non subiranno variazioni correlate
all'aggiornamento del PCS.
Le tariffe del secondo trimestre 2009 recepiscono le modifiche effettuate dall'Autoritā per l'energia elettrica ed il gas pubblicate con le deliberazioni
ARG/gas n. 40/09 e n. 39/09, l'Autoritā per l'Energia Elettrica e il Gas ha provveduto all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
per il trimestre aprile-giugno 2009, con l'adeguamento della componente di commercializzazione all'ingrosso (CCI), della componente dello stoccaggio (QS), sia con
modifiche ed integrazioni alla componente del trasporto (Qti).
Le tabelle allegate, pertanto, recepiscono, a partire dal 1 aprile 2009, per il trimestre aprile-giugno 2009:
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(del. 40/09) la nuova componente di commercializzazione all'ingrosso CCI aggiornata ai sensi della deliberazione n. del 192/08.
Le condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente diminuite, rispetto al valore determinato per il precedente
trimestre, in misura pari a -0,1467 €/GJ, tale riduzione č pari a -5,6509 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc (del. 40/09);
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(del. 39/09) la nuova componente dello stoccaggio QS, stabilita per il periodo 1 aprile 2009 - 31 marzo 2010, pari a 0,272617 €/GJ;
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(del. 40/09) la componente a copertura dei costi del trasporto Qti aggiornata ai sensi dell'art. 3.1 a) e b), incrementata della componente Φ
(a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile del trasporto) pari a 0,00521 €/GJ e della componente CCONR pari a 0,039564 €
/GJ, per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli art.1 e 2 della del. ARG/GAS n. 192/08.
Le tariffe della distribuzione sono quelle determinate, per l'anno termico 2007/2008, in base alla delibera dell'Autoritā per l'Energia Elettrica
ed il Gas n. 170/04 s.m.i.. Nel primo semestre 2009, esse sono applicate a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 2.4 della delibera ARG/gas n. 159/08 s.m.i.,
con la dicitura "salvo conguaglio", in attesa della definizione, da parte dell'AEEG, delle tariffe di distribuzione e misura obbligatorie relative all'anno solare 2009.
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